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Con la conclusione dei primi controlli sostanziali sui bonus edilizi, il ravvedimento operoso assume un ruolo centrale nella gestione delle contestazioni relative a crediti d’imposta non spettanti o inesistenti. L’istituto consente, infatti, di estinguere il debito tributario anche mediante compensazione con altri crediti disponibili, possibilità esclusa nelle altre procedure deflattive. Restano però rilevanti le conseguenze penali: quando la contestazione nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura sfocia in reati diversi da quelli tributari, il pagamento del debito non consente di beneficiare delle specifiche cause di non punibilità previste dal D.Lgs. n. 74/2000. Particolare attenzione va inoltre riservata ai crediti non ancora utilizzati. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in assenza di compensazione non sono dovuti sanzioni e interessi, mentre il riversamento può risultare necessario solo in determinate ipotesi di successiva cessione del credito.