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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 197/2026, chiarisce che il regime fiscale agevolato del 7%, previsto dall’articolo 24-ter del TUIR, si applica anche alle pensioni estere corrisposte direttamente dall’ex datore di lavoro attraverso accordi “pay as you go”. Il caso riguarda un cittadino irlandese trasferitosi in Italia, beneficiario di una pensione aziendale e di un’indennità forfettaria di fine rapporto. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’assenza di un fondo pensione alimentato da contributi preventivi non impedisce l’accesso all’agevolazione. Il requisito fondamentale resta la percezione di una pensione erogata da un soggetto estero, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Una volta soddisfatto tale presupposto, l’imposta sostitutiva può estendersi anche ad altri redditi prodotti all’estero, comprese le indennità di fine rapporto. Rimangono necessari il rispetto dei requisiti di residenza e delle modalità di esercizio dell’opzione, ferma restando la possibilità di controlli successivi da parte dell’Agenzia.