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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 15/2024 chiarisce che in presenza di una CILAS o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti sia soggettive che oggettive successive a tale data non escludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni previsto dall'articolo 1, comma 2, del DL n.34/2024.
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