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L’acquisto di un’abitazione all’estero non determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” precedentemente fruite per un immobile situato in Italia, anche quando quest’ultimo viene venduto prima del decorso di cinque anni. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 200/2026. Nel caso esaminato, un contribuente aveva acquistato nel 2025 un’abitazione in Italia, beneficiando dell’IVA agevolata al 4%, per poi acquistare un secondo immobile all’estero, da destinare a dimora abituale. Secondo l’Amministrazione finanziaria, attraverso un’interpretazione coordinata dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis, è possibile conservare il beneficio fiscale purché l’abitazione italiana venga venduta entro due anni dall’acquisto di quella estera e, nello stesso termine, quest’ultima sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Il contribuente dovrà inoltre produrre idonea documentazione attestante l’acquisto e l’effettivo utilizzo dell’immobile estero come dimora abituale, corredata dalle necessarie formalità di traduzione e apostille.