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La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere. Tuttavia, il contribuente può far valere determinati errori anche oltre questo termine, in sede di accertamento o di giudizio, quando abbiano comportato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito. Il principio riguarda le dichiarazioni di scienza, mentre non si estende liberamente alle manifestazioni di volontà e alle opzioni fiscali. La Cassazione ha inoltre confermato che l’integrativa può essere trasmessa anche dopo una comunicazione di irregolarità, fermo restando l’onere del contribuente di dimostrare la correttezza sostanziale dei dati dichiarati. Il principio assume particolare rilievo per gli errori nella compilazione del quadro RU, salvo che la normativa dell’agevolazione preveda espressamente una causa di decadenza. L’emendabilità resta possibile anche in fase contenziosa, a tutela della corretta determinazione dell’obbligazione tributaria.