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a disciplina dell’iperammortamento 2026 sembra non riproporre il meccanismo di recapture previsto nella precedente versione dell’agevolazione. In caso di cessione del bene agevolato o di sua destinazione a strutture produttive estere, l’impresa può continuare a beneficiare delle quote residue se, nello stesso periodo d’imposta, effettua un investimento sostitutivo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. In mancanza della sostituzione, verrebbe meno soltanto la possibilità di fruire delle quote ancora residue, senza obbligo di restituire quelle già dedotte. Resta distinta l’ipotesi delle operazioni straordinarie, nelle quali il trasferimento del bene insieme al compendio aziendale non costituisce causa di decadenza. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 individua, inoltre, ulteriori ipotesi di decadenza, legate soprattutto alla mancanza dei requisiti, alle carenze documentali, alle false dichiarazioni e agli ostacoli alle attività di controllo.