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Con la risposta a interpello n. 178 del 30 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ente bilaterale non è tenuto a comunicare i dati delle spese sanitarie rimborsate quando i contributi utilizzati per finanziare le prestazioni non hanno prodotto alcun beneficio fiscale per il lavoratore. Nel caso esaminato, la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente, mentre quella sostenuta dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Di conseguenza, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque “rimaste a carico” del contribuente. L’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413/1991 opera infatti quando il premio o il contributo è stato dedotto dal reddito oppure non ha concorso alla sua formazione, con conseguente esclusione della detraibilità o deducibilità della spesa sanitaria rimborsata.