Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il nuovo Codice doganale dell’Unione europea introduce restrizioni all’utilizzo dei depositi doganali privati destinati alle vendite a distanza, applicabili dal 1° luglio 2028. In base all’articolo 145, l’accesso al particolare regime sarà riservato agli importatori che utilizzano il sistema IOSS e possiedono lo status di operatore economico di fiducia e certificato, oppure si avvalgono di rappresentanti con tale qualifica. Anche le merci dovranno rispettare specifiche condizioni: conformità alle normative applicabili, imballaggi collettivi contenenti prodotti simili e quantitativi tali da consentire controlli doganali efficaci. La riforma interviene inoltre sulla determinazione del valore in dogana, stabilendo che, per i beni acquistati nell’ambito delle vendite a distanza, rileva il valore della relativa transazione, anche quando la vendita avviene durante la permanenza in deposito. Le nuove limitazioni riguardano esclusivamente il regime speciale previsto per l’e-commerce e non impediscono il ricorso agli ordinari depositi doganali.