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Il conferimento di partecipazioni in una società semplice non può beneficiare del regime del realizzo controllato previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 176 del 21 settembre 2026. Il caso riguarda due soci che intendono conferire l’intero capitale di una holding in una società semplice di nuova costituzione, nell’ambito di un riassetto proprietario e familiare. Secondo l’Amministrazione finanziaria, anche dopo le modifiche introdotte dal Dlgs n. 192/2024, il valore di realizzo delle partecipazioni conferite continua a essere determinato sulla base dell’incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria. La società semplice, tuttavia, non è soggetta a un impianto contabile tipizzato che consenta di individuare tale valore in modo oggettivo e documentato. Di conseguenza, il realizzo controllato non è applicabile e il conferimento deve essere valutato secondo il criterio del valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR.