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La concessione gratuita di attrezzature a fornitori e subfornitori non comporta l’applicazione dell’IVA quando i beni sono impiegati per realizzare componenti destinati esclusivamente all’attività economica dell’impresa proprietaria. È quanto chiarito dal Tribunale dell’Unione europea con la sentenza del 4 novembre 2026, causa T-680/25, relativa all’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva IVA. La controversia riguardava una società automobilistica che aveva messo gratuitamente a disposizione di produttori rumeni alcune attrezzature utilizzate per fabbricare componenti destinati ai propri veicoli. Secondo i giudici europei, l’assimilazione delle operazioni gratuite a prestazioni imponibili riguarda le ipotesi in cui i beni siano utilizzati per finalità estranee all’impresa. Non assume, invece, rilevanza decisiva l’assenza di un rapporto diretto di fatturazione tra produttore e proprietario delle attrezzature. L’elemento determinante è l’effettiva destinazione dei componenti realizzati, che devono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa proprietaria, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.