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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42/2026, chiarisce gli adempimenti previsti per le compravendite immobiliari con riserva di proprietà, nelle quali il trasferimento della proprietà si perfeziona soltanto con il pagamento integrale del prezzo. In particolare, la voltura catastale deve essere effettuata già a seguito della stipulazione e della registrazione del contratto, senza attendere il versamento dell’ultima rata. L’intestazione catastale all’acquirente non comporta, tuttavia, il trasferimento anticipato della proprietà, che rimane in capo al venditore fino al saldo. Anche la trascrizione nei registri immobiliari deve avvenire alla stipula, indicando nella relativa nota la presenza della riserva di proprietà. L’avvenuto pagamento integrale sarà successivamente reso conoscibile mediante apposita annotazione. Non è invece necessaria una nuova voltura catastale al pagamento dell’ultima rata, né sono richieste ulteriori annotazioni catastali specifiche, essendo sufficienti le ordinarie modalità di aggiornamento delle intestazioni.