4 novembre 2026
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4 novembre 2026

Ore 11:38 - Scissione, affrancamento delle riserve al 10% anche per la società beneficiaria neocostituita

L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è consentito anche alle società di persone neocostituite che le abbiano ricevute mediante scissione da una società di capitali. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 199/2026. Il requisito temporale previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024 può considerarsi soddisfatto qualora le riserve risultino iscritte nel bilancio 2023 della società scissa e siano state ricostituite nel bilancio 2024 della beneficiaria, anche se costituita soltanto in quest’ultimo anno. L’operazione configura, per la quota di patrimonio trasferita, una trasformazione omogenea regressiva implicita. Le riserve affrancate mediante imposta sostitutiva del 10%, se aventi natura di utili, possono essere successivamente distribuite ai soci senza ulteriore tassazione, comportando soltanto la riduzione del costo fiscale delle partecipazioni. L’Agenzia precisa, infine, che l’opzione si perfeziona con la corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi, mentre eventuali omessi versamenti possono essere regolarizzati mediante ravvedimento operoso.

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