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Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento del bollo auto comporta l’applicazione di sanzioni e interessi secondo la disciplina generale prevista per le irregolarità nei versamenti. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria è stata ridotta dal 30% al 25% dell’importo non versato. Penalità più contenute si applicano per i ritardi entro 90 giorni e, soprattutto, per quelli non superiori a 15 giorni. In questi casi il ricorso al ravvedimento operoso consente di abbattere ulteriormente la sanzione in funzione della tempestività della regolarizzazione. Il contribuente deve versare il tributo dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale, pari all’1,60% dal 1° gennaio 2026. Se, invece, interviene l’accertamento, vengono meno i vantaggi della regolarizzazione spontanea. Restano comunque utilizzabili gli strumenti di autotutela qualora la richiesta di pagamento derivi da errori o pagamenti non correttamente acquisiti.