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La ricezione di uno schema d’atto non impedisce al contribuente di correggere gli errori dichiarativi riconosciuti e di ricorrere, quando ne ricorrono le condizioni, al ravvedimento operoso. La regolarizzazione richiede due distinti adempimenti: la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento della maggiore imposta, delle sanzioni ridotte e degli interessi. Nel frontespizio dell’integrativa deve essere indicato il codice 1, poiché lo schema d’atto ex articolo 6-bis dello Statuto del contribuente non costituisce una comunicazione di compliance ai sensi della legge n. 190/2014, per la quale è invece previsto il codice 2. In presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 13, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione può essere ridotta a un sesto del minimo. Gli importi devono essere determinati autonomamente, tenendo conto della specifica violazione, delle somme già versate e degli interessi legali dovuti.