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Con l’ordinanza n. 26336/2026, depositata il 6 ottobre, la Corte di Cassazione chiarisce che il fermo amministrativo non può essere mantenuto quando la cartella o l’atto impositivo sul quale si fonda sono stati annullati dal giudice tributario, anche se la relativa sentenza non è ancora passata in giudicato. La pronuncia di annullamento, infatti, incide immediatamente sull’atto impugnato e fa venir meno, nei limiti della decisione, il titolo che giustifica la riscossione e la misura cautelare prevista dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973. Non è quindi necessario attendere la definitività della sentenza favorevole al contribuente. Ciò non comporta, tuttavia, l’estinzione definitiva della pretesa fiscale: qualora la decisione venga successivamente riformata, l’efficacia dell’atto originario può riespandersi e l’attività di riscossione può riprendere, senza necessità di emettere un nuovo atto impositivo.