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La conciliazione giudiziale conclusa da una società di capitali in regime di trasparenza fiscale non impedisce al socio di contestare il reddito imputatogli ai fini Irpef. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27617, pubblicata il 22 ottobre 2026. Secondo i giudici, la definizione dell’accertamento societario non rende automaticamente definitiva la pretesa tributaria nei confronti del socio, che conserva il diritto di contestare sia l’esistenza sia l’ammontare della propria obbligazione fiscale. Tale principio resta valido anche dopo l’estinzione della società. Il subentro del socio nei debiti sociali rimasti insoddisfatti, infatti, non comporta l’estensione degli effetti della conciliazione alla sua posizione personale. L’Irpef derivante dall’imputazione del reddito per trasparenza costituisce un’obbligazione autonoma, che può essere contestata nel relativo giudizio. La Suprema Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso del contribuente, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.