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Il trust “Dopo di noi”, destinato alla tutela delle persone con disabilità grave, deve rispettare anche i diritti successori dei legittimari, compreso il beneficiario stesso. La destinazione di un patrimonio all’assistenza del figlio con disabilità non garantisce automaticamente il soddisfacimento della sua quota di legittima. Occorre infatti verificare la natura dei diritti attribuiti e gli eventuali vincoli imposti dal trustee. La legge 112/2016 riconosce specifiche agevolazioni fiscali, ma non deroga alle norme sulla successione necessaria. Assume particolare rilievo l’articolo 549 del Codice civile, che vieta pesi e condizioni sulla quota riservata ai legittimari, salvo eccezioni. La Cassazione ha inoltre individuato nell’azione di riduzione lo strumento per tutelare le quote lese, senza affrontare specificamente la posizione del beneficiario disabile. La costituzione del trust richiede quindi un’attenta valutazione del patrimonio familiare, delle precedenti donazioni e dei diritti ereditari, per conciliare assistenza e tutela successoria.