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La Corte di Cassazione (Sez. II civ., ord. n. 19756/2022) ha affermato che, in tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 cod. civ., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese.