3 maggio 2011
3 maggio 2011

Pubblicato il Decreto per la verifica periodica delle attrezzature di lavoro

14:23 - D.M. 11 aprile 2011 Ministero Lavoro e Politiche Sociali

Con Decreto 11 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, il Ministero del lavoro disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle suddette verifiche. Come noto, il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro (art. 71, D.Lgs. n. 81/2008), sottopone queste ultime a verifiche periodiche finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di conservazione e manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima di tali verifiche sarà effettuata entro 60 giorni dalla richiesta dell’Inail, le successive, invece, andranno realizzate presso le Asl nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
In particolare, l’azienda, che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro (fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008) ne dà immediata comunicazione all'Inail per consentire la gestione della relativa banca dati: l’Istituto assegna, poi, all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'Inail l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga (allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008), già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Inail.

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