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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 54/E di oggi 9 maggio 2011 si è occupata della disciplina delle perdite fiscali delle società che partecipano ad operazioni fusione, per contrastare la realizzazione di fenomeni elusivi consistenti nella compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di società prive di capacità produttiva (bare fiscali) con gli utili imponibili di altre società partecipanti alla fusione stessa. In risposta ad un interpelo di una società coinvolta in un processo di fusione ha chiarito che il patrimonio netto dell'"ultimo bilancio", valore a cui il Tuir collega il limite al riporto delle perdite nelle fusioni, è quello relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica dell'operazione, anche se non ancora approvato a quella data.