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La Circolare n. 80 dell’8 giugno 2011 dell’INPS rende noto che, da richiesta della Federutility (la Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche), gli arretrati retributivi previsti per il rinnovo del CCNL settore gas-acqua, sono validi per determinare le prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex legge n. 104/92 e altre prestazioni a carico INPS. L’Istituto precisa che l’importo una tantum erogato ai dipendenti delle aziende del settore (come retribuzione per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2011), sono utili per calcolare le prestazioni economiche per le assenze. I datori interessati dovranno ricalcolare le prestazioni economiche anticipate per conto dell’INPS.