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Con le FAQ pubblicate il 12 ottobre, il MIT ha risposto alle domande più frequenti per accedere al bonus abitativo destinato ai genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto l’assegnazione della casa familiare. Dalle risposte del Ministero precisano i requisiti per quanto riguarda la proprietà di altri immobili, la presenza di aiuti pubblici, il titolo sull’abitazione familiare e la validità del contratto di locazione. Si ricorda che la procedura per inviare le istanze è aperta dal 7 ottobre 2026.
Per accedere al bonus, il reddito individuale del richiedente non deve superare 35.000 euro, sulla base dell’ultima dichiarazione disponibile. Occorre inoltre avere almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 7 ottobre 2026, ed essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento. La domanda deve riportare, tra gli altri dati, gli estremi del contratto di locazione, il canone annuo e quelli del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio. Il contratto deve essere regolarmente registrato e ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
Il richiedente non deve possedere immobili residenziali nel Comune in cui si trova la casa familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 km. Resta ammessa l’eventuale proprietà della stessa abitazione familiare assegnata all’altro genitore. Il requisito si applica anche quando la proprietà riguarda solo una quota, compresa quella acquisita per successione. La valutazione non cambia se la casa è occupata da familiari o se terzi vi hanno diritti di godimento.
Alla data della domanda il richiedente non deve già beneficiare di sussidi pubblici destinati a finalità analoghe di sostegno abitativo, né risultare assegnatario o beneficiario di un alloggio pubblico o a canone agevolato. Rientrano tra gli aiuti rilevanti, per esempio, i contributi pubblici per il pagamento dell’affitto o delle spese abitative. Chi ha chiesto un altro contributo o l’accesso a un alloggio pubblico può comunque presentare istanza se è ancora in attesa dell’esito e non è già beneficiario della misura.
L’abitazione familiare deve appartenere al richiedente, all’altro genitore o ai figli conviventi con quest’ultimo. Sono escluse le case che erano in locazione o in comodato, appartenevano a terzi o sono state vendute prima della presentazione dell’istanza. Serve anche un provvedimento che abbia assegnato l’abitazione all’altro genitore e senza tale assegnazione il requisito non si ritiene soddisfatto. Nella domanda vanno indicati i dati catastali e identificativi della casa, insieme ai dati anagrafici dei genitori.
La misura non comprende i genitori mai sposati che, dopo la fine della convivenza, abbiano ottenuto dal Tribunale un provvedimento sull’affidamento, sul collocamento o sul mantenimento dei figli. Queste decisioni non sostituiscono, ai fini dell’accesso al contributo, un provvedimento di separazione o divorzio.
Non si può chiedere il contributo per mensilità pagate nel 2026 in base a un contratto cessato prima della domanda. Se invece la locazione è iniziata nel corso dell’anno ed è ancora in essere, il calcolo considera i canoni dovuti a partire dalla data di stipula. Eventuali contratti precedenti già cessati non vengono conteggiati. Il contratto può essere cointestato e in questo caso, la domanda deve indicare la quota di canone a carico del richiedente e il contributo viene calcolato su tale importo, non sull’intero canone. Al termine dell’invio, la piattaforma mostra il numero dell’istanza e permette di scaricarne il riepilogo; la domanda inviata non può più essere modificata.