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Con la sentenza n.11327 del 7 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art.57, del D.P.R. n. 131 del 1986, non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l'integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente).
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