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La Corte di cassazione ha affermato che, in caso di costituzione di società, con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 cod. civ., con la conseguenza che eventuali irregolarità o infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso.
(prezzi IVA esclusa)