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Il valore della lite non si moltiplica se oggetto della controversia sono le stesse imposte “copiate” in più atti. In caso di impugnazione di più atti avente ad oggetto gli stessi tributi, il valore della lite ai fini del pagamento del contributo unificato tributario dovuto, si calcola solo una volta sull’importo delle imposte in contestazione. Per la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 9, Sentenza 7345/19, depositata il 30 dicembre 2019, deve essere perciò annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni conseguente al mancato pagamento del contributo unificato tributario, nella misura pretesa dall’ufficio, nel caso specifico, dal ministero dell’economia e finanze, Commissione tributaria regionale per il Lazio. Ecco i fatti.
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