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L’Amministrazione Finanziaria può iscrivere a ruolo sulla sola base dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale inviata in via telematica, perché questi prevalgono su quelli contenuti nella dichiarazione cartacea, salvo il caso di errore compiuto dal contribuente nel formare e spedire la dichiarazione, che può essere emendato secondo le regole generali. È quanto emerge dall’ordinanza 10 gennaio 2013 n. 385 della Corte di Cassazione.
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