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La tutela giurisdizionale dei diritti non può mai essere scissa dal rispetto delle disposizioni sulla corretta instaurazione del rapporto processuale, la cui violazione determina l'invalidità dell'atto, che può consistere, alternativamente, nella sua irregolarità, nullità o inesistenza. In tale contesto l’inammissibilità è la conseguenza di particolari nullità, non soggette a sanatoria. E il ricorso introduttivo, non sottoscritto dal difensore, è inammissibile, laddove una simile sanzione rispetta sia i parametri costituzionali, sia l'art. 6 Conv. EDU. L'imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto del principio di proporzionalità risponde infatti ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibili e sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza.
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