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L’amministratore che è in procinto di chiedere l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, per evitare di incorrere nel reato d’insolvenza fraudolenta previsto dall’articolo 641 cod. pen., deve bloccare l’assunzione di nuove obbligazioni oppure dare disposizioni ai sottoposti di informare gli eventuali fornitori delle condizioni economiche dell’azienda e, quindi, che il contratto è a loro rischio e pericolo. È quanto emerge dalla sentenza n. 8893/2017 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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