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In tema di interessi di mora da ritardato pagamento della cartella esattoriale, qualora per l’anno in questione non sia stato emesso il Decreto previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi vanno calcolati secondo l’ultimo Decreto emesso, da ritenere efficace fino all'emissione di un nuovo provvedimento, e non già secondo il tasso legale civilistico. Lo ha precisato la Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)