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Il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA anche se percepito dopo la cessazione dell’attività e la dismissione della partita IVA. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 risolvendo la questione di “particolare importanza” rimessa dall’ordinanza interlocutoria n. 24432/2014 della Sezione Sesta Civile –T.
(prezzi IVA esclusa)