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L’esistenza di un credito IVA può essere dimostrata mediante la produzione in sede processuale della documentazione che l'Amministrazione Finanziaria non abbia acquisito nella fase precontenziosa per aver trovato i locali dell’impresa chiusi, posto che, in tal caso, non sussiste un comportamento dell’imprenditore riconducibile alla nozione di rifiuto ex art. 52 D.P.R. n. 633/72.
(prezzi IVA esclusa)