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L’amministratore di diritto è responsabile del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali anche quando abbia delegato ad altri la gestione dell’azienda. Chi riveste formalmente la carica di amministratore ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione della società e sui versamenti delle ritenute secondo scadenze. Affinché l’amministratore di diritto possa essere esentato da responsabilità rispetto all’amministratore di fatto, non è sufficiente né la posizione di quest’ultimo ai vertici dell’azienda, né eventuali deleghe da parte dell’amministratore di diritto, “occorrendo, invece, che venga esclusa in capo a quest’ultimo la titolarità dei poteri da intendersi in senso formale”. È quanto afferma la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale con la sentenza 27 marzo 2014 n. 14432.
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