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Con l’Ordinanza n.5209 del 6 marzo 2018, il massimo organo di legittimità ha affermato il seguente principio: Il rinvio “per relationem” rispetto ad altra sentenza è legittimo se vengono riprodotti i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica, fermo restando che il rinvio ad una sentenza non ancora passata in giudicato è una “non decisione”.
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