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Se la cancellazione dal Registro delle Imprese interviene in pendenza del giudizio tributario di cui la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo da parte o nei confronti dei soci. La cancellazione dal Registro comporta l'estinzione del soggetto giuridico che, quindi, non può più essere parte processuale. In questo caso, però, il processo non si può ritenere estinto per cessazione della materia del contendere, perché si realizza una successione sui generis per cui nel processo alla società subentrano i soci (Cassazione, sentenze a Sezioni Unite 6070, 6071 e 6072/2013).
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