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Nel mese di marzo 2026 una S.r.l. ha emesso una fattura elettronica per una prestazione di servizi, con imponibile di 8.000 euro e IVA al 22%, pari a 1.760 euro. La fattura è stata trasmessa al Sistema di Interscambio, ma è stata scartata per un errore nel file XML.
Non essendosi accorta della notifica di scarto, la società non ha provveduto a ritrasmettere la fattura entro i termini previsti. Tuttavia, la fattura è stata regolarmente registrata in contabilità e l'IVA di 1.760 euro è stata inclusa nella liquidazione del mese di marzo, con regolare versamento dell'imposta dovuta.
L'errore viene rilevato soltanto nel mese di ottobre 2026, durante un controllo interno. In questo caso, la società deve applicare la sanzione proporzionale del 70% dell'IVA non correttamente documentata oppure la sanzione fissa prevista per le violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione dell'imposta?
Nel caso prospettato, trova applicazione la sanzione amministrativa in misura fissa, compresa tra 250 e 2.000 euro, prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, a condizione che l'irregolarità non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA.
La disciplina sanzionatoria distingue, infatti, le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili che determinano un'alterazione del debito d'imposta da quelle che, pur comportando un'irregolarità nella fatturazione, non producono conseguenze sulla liquidazione del tributo.
In particolare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, prevede ordinariamente una sanzione pari al 70% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 300 euro. La stessa disposizione stabilisce, tuttavia, un trattamento sanzionatorio più favorevole quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In questo caso, la sanzione è determinata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro.
La fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio si considera non emessa. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 ha chiarito che, in caso di scarto, il documento deve essere preferibilmente ritrasmesso entro cinque giorni dalla relativa notifica, mantenendo data e numero originari. Qualora ciò non sia possibile, è consentito emettere una nuova fattura con numero e data differenti, garantendo il collegamento con quella scartata, oppure utilizzare una numerazione specifica che identifichi il documento sostitutivo.
Nel caso in esame, essendo trascorsi diversi mesi dalla notifica di scarto, la ritrasmissione non elimina la violazione già commessa, che potrà essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso. Tuttavia, l'IVA di 1.760 euro è stata regolarmente computata nella liquidazione di marzo e il relativo debito è stato correttamente assolto. L'irregolarità non ha quindi alterato la determinazione dell'imposta dovuta. Di conseguenza, la sanzione applicabile non è quella proporzionale, ma quella fissa prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
La società può inoltre valutare la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Supponendo che la violazione venga regolarizzata nel mese di ottobre 2026, entro un anno dalla sua commissione, e che non siano intervenute circostanze ostative, trova applicazione la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, nella disciplina applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Assumendo quindi come riferimento la sanzione minima di 250 euro, l'importo dovuto a titolo di ravvedimento sarebbe pari a 31,25 euro.
(prezzi IVA esclusa)