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La mancata compilazione del quadro “RR” della dichiarazione dei redditi non è un fatto dal quale l’I.N.P.S. può far derivare la sospensione, in proprio favore, ex art. 2941 n. 8 cod. civ., del termine di prescrizione riguardante l’obbligo contributivo, che rimane ancorato al momento in cui l’iscritto avrebbe dovuto provvedere al pagamento.
(prezzi IVA esclusa)