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In tema di Società Cooperative, la mancanza di temporaneità del piano di crisi non è causa di nullità radicale, per illiceità dell'oggetto, della delibera con cui si portano i livelli della retribuzione dei soci lavoratori sotto il minimo stabilito dalla contrattazione collettiva di settore ma motivo di annullabilità mediante impugnazione della delibera in questione entro il termine sancito dall’art. 2377 cod. civ.
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