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Qualora l'Amministrazione si sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, va eseguita presso la sua sede, dove si perfeziona con la consegna dell’atto nelle mani del funzionario-difensore oppure di un altro dipendente abilitato.
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