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La Società dichiarata fallita non è legittimata a riassumere il giudizio che si è interrotto, ipso iure, al momento dell’apertura del fallimento ai sensi dell’articolo 43 L.F., ove il Curatore abbia manifestato una negativa valutazione circa la convenienza della controversia. È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. lav.), in tema di rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (nella specie, un credito riguardante la retribuzione per errato inquadramento contrattuale del lavoratore).
(prezzi IVA esclusa)