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In caso di insolvenza del Datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS la corresponsione di emolumenti retributivi è esercitabile decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza che – decidendo sull'opposizione – ammette il credito del lavoratore al passivo fallimentare, dovendo pertanto escludersi che il termine di prescrizione entro cui far valere il diritto in questione decorra dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
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