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In tema di licenziamento verbale, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, poiché può costituire l'effetto, sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.
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