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La Legge di Bilancio a valere per l’anno 2023 – art.1 co. 359 L.197/2022 – modificando di fatto l’art.34 del T.U. sulla genitorialità, ha disposto l’incremento dal 30% all’80% della retribuzione, relativa al congedo parentale, per una sola mensilità. L’INPS il 16.05.2023 ha emanato la circolare n.45 con le prime istruzioni operative.
(prezzi IVA esclusa)