2 novembre 2021

Finanziamento dei progetti e delle attività delle Associazioni dei consumatori

Il decreto direttoriale del MISE sostiene la realizzazione di iniziative di diversa natura

Autore: Pietro Mosella
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE), con il decreto direttoriale 26 ottobre 2021, sostiene la realizzazione di iniziative di assistenza, informazione, educazione, formazione dei consumatori ed utenti, mediante progetti ed attività realizzate dalle associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del D. Lgs. n. 206/2005. Le risorse a disposizione per il 2021 ammontano a 3 milioni di euro.

Nello specifico, il suddetto decreto, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2019, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle associazioni nazionali dei consumatori. Ciò, al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti attraverso azioni dirette ad agevolare e facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, avendo riguardo anche ai risultati medio tempore conseguiti sulla base delle attività finanziate con le risorse del 2020 sulla base del decreto direttoriale 17 novembre 2020.

Proposte e termini di realizzazione- La proposta da presentare riguarderà le attività che dovranno articolarsi secondo due linee di azione:
  • a) progetti strategici, rivolti allo sviluppo dei temi dell’economia circolare e dell’educazione digitale;
  • b) rafforzamento strutturale della tutela dei consumatori mediante l’attività svolta dalle associazioni di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

In sede di presentazione della domanda, il soggetto proponente dovrà specificare l’ammontare degli eventuali residui da destinare ad una o entrambe le citate linee di attività. Tali risorse, che non saranno calcolate ai fini della determinazione del contributo, saranno oggetto di rendicontazione.

I soggetti beneficiari dovranno provvedere a dare la massima diffusione delle attività finanziate anche mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet e ulteriori canali informativi.
Le sopra citate attività dovranno avere una durata pari a 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con termine ultimo il 31 dicembre 2022.

Le proposte dovranno essere immediatamente esecutive e l’avvio effettivo dovrà essere comunicato entro il 15 gennaio 2022, trasmettendo al Ministero un’apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante, in cui è indicata la data effettiva d’inizio attività, allegando alla comunicazione la copia del primo atto da cui risulti l’avvio concreto del progetto stesso.

Presentazione delle domande- Possono presentare domanda per l'accesso al contributo in questione esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo. Le domande di contributo possono essere presentate dal 26 ottobre al 15 novembre 2021, pena l’irricevibilità della domanda stessa.

Ciascuna associazione può presentare una sola domanda di contributo riferita ad una proposta di attività, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al decreto in commento.

Detta domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’associazione, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso PEC all’indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.

La data di acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema elettronico di ricezione.

È specificato nel decreto che, nell’oggetto della PEC, deve essere apposta la dicitura "Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative a vantaggio dei consumatori tramite associazioni ex art.137 del Codice del Consumo - ANNO 2021".

È, altresì, precisato che non sono ammissibili le richieste di contributo per attività che siano oggetto di altre forme di finanziamento pubblico.

Possono, però, essere previste forme di collaborazione tra i soggetti proponenti e/o con altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.

Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale del beneficio in commento, mantenere il requisito dell’iscrizione all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione finale. Rimane ferma la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è, comunque, iscritto in tale elenco.
La condizione imprescindibile ai fini dell’ammissione al contributo, è la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva dei soggetti proponenti.

Spese ammissibili -L’articolo 11 del decreto definisce le spese ammesse al rimborso che, tra l’altro, devono essere esclusivamente “congrue, pertinenti e adeguatamente giustificate”.

Tra le tipologie di spese ammissibili ci sono quelle di progettazione, attività di coordinamento e di gestione, spese per il personale dipendente del soggetto beneficiario a tempo determinato o indeterminato, per consulenze professionali qualificate, spese per macchinari, attrezzature, prodotti, servizi e le restanti indicate analiticamente alla citata disposizione.

Il decreto direttoriale in commento indica i parametri per l'attribuzione del punteggio che la Commissione di valutazione assegna ad ogni proposta, distinto per ciascuna linea di attività.

Il provvedimento, infine, disciplina le modalità e i termini per l’istruttoria delle domande, nonché quelle relative alla concessione e l’erogazione del contributo.
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