16 ottobre 2026
commercialista
16 ottobre 2026

CNPADC, le modifiche al Regolamento Unitario

Autore: Chiara Aiello

Sono state approvate dai Ministeri vigilanti le modifiche al Regolamento Unitario, di cui alle delibere nn. 7, 8 e 9 adottate dall’Assemblea dei Delegati nella seduta del 10 luglio 2025.

Tra le modifiche più importanti rientrano la periodicità del supplemento di pensione, sul trasferimento del montante relativo al riscatto della laurea per inoccupati, sul trattamento sanzionatorio delle comunicazioni reddituali infedeli e sull’individuazione dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche ai superstiti.

Supplemento di pensione -Art. 38

Dal 1° gennaio 2026, il periodo necessario per maturare il supplemento di pensione è ridotto da cinque a tre anni. La modifica interessa i dottori commercialisti che proseguono o riprendono l’attività professionale dopo il pensionamento, in presenza di uno dei trattamenti individuati dall’art. 38, comma 1, inclusi quelli espressamente richiamati in regime di totalizzazione e cumulo.

Il supplemento è riconosciuto automaticamente, senza necessità di domanda, e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo al perfezionamento di ciascun triennio.

In caso di cancellazione dalla Cassa prima della maturazione del primo supplemento, viene meno la possibilità di ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati dopo il pensionamento. È invece attribuito un supplemento proporzionato alla frazione di triennio maturata, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’iscrizione.

Se il decesso avviene prima del completamento del triennio, il supplemento maturato è riconosciuto ai superstiti aventi diritto, nelle quote reversibili, dal mese successivo al decesso. In assenza di aventi titolo alla reversibilità, trova applicazione la restituzione dei contributi soggettivi prevista dall’art. 12, comma 6.

In via transitoria, sono liquidati con decorrenza 1° gennaio 2026 sia i supplementi quinquennali maturati al 31 dicembre 2025, sia quelli spettanti a chi, alla medesima data, abbia perfezionato almeno tre anni di anzianità contributiva dopo la decorrenza della pensione o del precedente supplemento quinquennale.

Trasferimento alla Cassa del riscatto della laurea - Art. 14, comma 10

Gli iscritti che abbiano esercitato presso l’INPS la facoltà di riscatto del corso legale degli studi universitari prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 184/1997, ossia il c.d. “riscatto della laurea per inoccupati”, potranno richiedere direttamente alla Cassa il trasferimento del montante contributivo maturato.

Le somme trasferite confluiscono nel conto individuale e concorrono alla formazione del montante utilizzato per il calcolo contributivo della pensione. Il trasferimento determina inoltre il corrispondente incremento dell’anzianità assicurativa; le frazioni di periodo inferiori all’anno, purché pari ad almeno sei mesi, rilevano come annualità intere.

La facoltà è circoscritta alla specifica fattispecie di riscatto richiamata dalla disposizione. Va inoltre considerato che l’ottenimento del trasferimento esclude il diritto alla restituzione dei contributi disciplinata dal medesimo articolo.

Sistema sanzionatorio - Artt. 21–24

Le modifiche al sistema sanzionatorio si applicano dalle inadempienze contributive relative al 2026, riferite al PCE 2026, in scadenza il 1° dicembre 2026.

Si allineano qundi le sanzioni per infedele comunicazione dei dati reddituali a quelle previste per l’omessa comunicazione nei casi in cui la Cassa acquisisca direttamente dall’Agenzia delle Entrate i dati non trasmessi dal professionista.

Resta ferma la distinzione tra regolarizzazione spontanea, regolarizzazione agevolata e accertamento d’ufficio. Per l’infedele comunicazione con contributi evasi, la sanzione è pari al 10% del contributo evaso, fino a un massimo di 60 euro, in caso di regolarizzazione spontanea; è invece fissata in 120 euro per la regolarizzazione agevolata e in 360 euro per l’accertamento d’ufficio.

La regolarizzazione spontanea non è più ammessa, per la stessa inadempienza, dopo la ricezione della proposta agevolata o la notifica del ruolo. Qualora la proposta agevolata non sia perfezionata entro il termine assegnato, la Cassa procede all’applicazione delle sanzioni ordinarie mediante iscrizione a ruolo, senza ulteriore preavviso.

Tutela più ampia per le pensioni ai superstiti -Art. 40

L’art. 40 estende il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità a ulteriori categorie di figli studenti e ai nipoti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il diritto è riconosciuto anche ai figli studenti, fino al compimento dei 26 anni, che frequentano corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente attivati dalle università, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica.  Sono inoltre equiparati ai figli minorenni i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, purché orfani, a carico dell’ascendente al momento del decesso e a condizione che quest’ultimo sia stato nominato loro tutore.

Le sezioni del sito istituzionale e i servizi online saranno aggiornati in base alle modifiche approvate.

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