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Pubblicate dal CNDCEC le nuove “Linee operative per la certificazione del Tax Control Framework” (TCF). Realizzate dall’Osservatorio “Adempimento collaborativo e Tax Control Framework”, forniscono indicazioni ai commercialisti abilitati e iscritti nell’apposito elenco che intendono svolgere attività di certificazione e attestazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 128/2015, modificato dal dlgs n. 221/2023, prevede che il sistema di controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti e dotati di specifiche competenze, iscritti all’Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’obbligo riguarda anche i contribuenti che scelgono il regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis dello stesso decreto, secondo quanto stabilito dal D.M. 9 luglio 2025.
Il rischio fiscale costituisce il parametro guida nella valutazione del sistema adottato dall’impresa. Il commercialista è chiamato a verificare la completezza, l’idoneità e l’efficacia degli strumenti e dei presidi di controllo predisposti per mitigare i rischi individuati.
Le valutazioni del certificatore devono fondarsi su evidenze documentali verificabili. Le conclusioni devono quindi trovare sostegno in documenti e riscontri controllabili, capaci di supportare il giudizio sull’adeguatezza del sistema e, quando oggetto di verifica, sulla sua efficacia operativa.
Il certificatore deve documentare le attività svolte e i criteri valutativi utilizzati, rendendo ricostruibile il percorso che conduce alle conclusioni. Questo consente di garantire la trasparenza, la verificabilità e la difendibilità delle scelte adottate.
L'esperto deve possedere le competenze e i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico. Deve inoltre poter esprimere un giudizio autonomo, libero da condizionamenti che possano comprometterne l’obiettività.
Il TCF deve mantenere la propria adeguatezza nel tempo, adattandosi ai cambiamenti dell’organizzazione e delle attività aziendali. La gestione del rischio fiscale richiede quindi continuità nel monitoraggio e aggiornamento dei presidi di controllo.
Le verifiche sul TCF cambiano in base all’attività svolta: prima certificazione, aggiornamento o attestazione. La prima certificazione riguarda il disegno del TCF: verifica che processi, responsabilità e controlli siano strutturati in modo adeguato a presidiare i rischi fiscali. Anche l’attestazione, prevista per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che avevano presentato istanza prima del 18 gennaio 2024, riguarda l’efficacia operativa del sistema.
La certificazione ha validità triennale e deve essere aggiornata alla scadenza. Una nuova certificazione è inoltre richiesta quando intervengono modifiche organizzative tali da rendere necessario il complessivo aggiornamento del TCF.
L’esito delle verifiche dipende anche dalla rilevanza delle eventuali carenze riscontrate. Quelle significative, che compromettono l’affidabilità del sistema, impediscono il rilascio della certificazione. Le carenze non significative devono invece essere riportate nella relazione, insieme alle azioni correttive individuate dall’impresa.