Autotutela obbligatoria, la mancata riassunzione non chiude il riesame
Per la CGT di primo grado di Teramo n. 251/2/2026, l’estinzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio rende definitivo l’accertamento, ma non equivale a una pronuncia di merito favorevole al Fisco. In presenza di un vizio manifesto resta quindi applicabile l’art. 10-quater e il limite annuale va verificato a partire dalla scadenza del termine per la riassunzione
Autore: Pierdante Colapietra
La mancata riassunzione del giudizio dopo una cassazione con rinvio rende definitivo l’atto impositivo, ma non determina, per ciò solo, la formazione di un giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria. La distinzione assume oggi una rilevanza particolare per effetto della disciplina…
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