Crediti DTA cedibili ai terzi solo con le regole fiscali
L’Agenzia delle Entrate conferma che i crediti d’imposta da trasformazione delle DTA non possono circolare liberamente: per i terzi resta applicabile l’articolo 43-bis del DPR 602/1973
Autore: Serena Pastore
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA non possono essere liberamente ceduti a terzi in base all’articolo 1260 del codice civile. La loro circolazione resta vincolata alle regole speciali previste dalla disciplina tributaria e, fuori dalle ipotesi di trasferimento infragruppo,…
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