Cartelle Covid, la proroga di 24 mesi non si cumula con i 542 giorni
Per la CGT di primo grado di Milano n. 831/2026, ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo individuato dall’art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 si applica la proroga speciale di 24 mesi, senza aggiungere la sospensione generale di 542 giorni. Per verificare la decadenza occorre quindi individuare il termine ordinario e la disciplina emergenziale specificamente applicabile al singolo carico
Autore: Pierdante Colapietra
Le proroghe introdotte durante l’emergenza Covid non possono essere automaticamente sommate per estendere i termini di notifica delle cartelle di pagamento. Quando il carico rientra nell’ambito applicativo dell’art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020, la proroga speciale di ventiquattro mesi…
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