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Con l’ordinanza n. 2953 del 1° febbraio 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora l'atto di accertamento sia stato emesso nei confronti di un'associazione non riconosciuta, la cartella esattoriale è legittimamente notificata al rappresentante legale della stessa anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto rappresentante, in qualità di coobbligato solidale, poiché il diritto di difesa del medesimo è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, la cui notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.
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