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La Cassazione stabilisce, per le associazioni sportive dilettantistiche, in caso di omessa dichiarazione dei redditi e IVA, la responsabilità personale del presidente e la validità della notifica dell’avviso di accertamento anche dopo cessazione dell’associazione o cambio di denominazione.
La decisione chiarisce quando l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento fiscale al legale rappresentante di un’ASD per debiti tributari dell’ente, come opera la responsabilità ex art. 38 c.c. e perché la notifica dell’atto impositivo resta valida anche se intestata all’associazione non più operativa, con effetti sulla difesa tributaria e sui ricorsi contro avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4450 del 27 febbraio 2026 offre l’occasione per tornare su un tema particolarmente delicato nella gestione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, delle associazioni non riconosciute: la responsabilità patrimoniale degli amministratori per i debiti fiscali dell’ente e la validità della notifica degli atti impositivi anche quando l’associazione ha cessato formalmente l’attività o ha cambiato denominazione.
La Corte conferma che, in presenza di omessa dichiarazione e mancato versamento delle imposte, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento all’ultimo legale rappresentante dell’associazione e che tale soggetto può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari ai sensi dell’art. 38 c.c. La pronuncia assume particolare rilievo operativo per i professionisti che assistono associazioni sportive, perché chiarisce a cosa prestare attenzione nella gestione degli adempimenti fiscali, nei passaggi di carica e nelle operazioni di continuità o trasformazione dell’ente.
Il caso deciso dalla Cassazione trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica per l’anno d’imposta 2007. All’associazione venivano contestate due violazioni: l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e il mancato versamento dell’IVA per un importo superiore a 22.000 euro. L’atto veniva notificato al presidente dell’associazione, quale legale rappresentante dell’ente.
Molte associazioni sportive ritengono erroneamente che, operando senza scopo di lucro o applicando regimi agevolati come quello previsto dalla legge n. 398/1991, gli obblighi dichiarativi siano limitati o addirittura inesistenti. In realtà l’obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali rimane pienamente operante ogniqualvolta l’associazione svolga attività fiscalmente rilevanti, come nel caso di sponsorizzazioni, pubblicità o altre attività commerciali accessorie.
L’omessa dichiarazione rappresenta una delle violazioni più gravi in materia tributaria perché consente all’amministrazione finanziaria di procedere con un accertamento d’ufficio, ricostruendo il reddito e le imposte dovute sulla base dei dati disponibili. Ciò comporta spesso accertamenti più pesanti rispetto a quelli derivanti da dichiarazioni presentate ma ritenute infedeli.
Dal punto di vista operativo, per i professionisti che assistono associazioni sportive, il primo controllo da effettuare riguarda proprio la verifica dell’effettiva presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni precedenti. Un’associazione che gestisce sponsorizzazioni o contributi commerciali, anche se di importo limitato, è comunque tenuta a presentare le dichiarazioni previste dalla normativa tributaria.
Per comprendere pienamente la portata dell’ordinanza n. 4450/2026 è necessario distinguere tra associazioni dotate di personalità giuridica e associazioni non riconosciute.
Le associazioni riconosciute, disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, acquisiscono personalità giuridica attraverso il riconoscimento da parte dell’autorità competente. In questo caso l’ente dispone di autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente e salvo particolarissime eccezioni, non quello personale degli amministratori.
Diversa è la situazione delle associazioni non riconosciute, disciplinate dagli articoli 36-38 del codice civile. In questo caso l’autonomia patrimoniale non è piena. L’articolo 38 c.c. stabilisce infatti che per le obbligazioni dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente.
Questo principio assume particolare rilievo nel settore delle associazioni sportive dilettantistiche, che nella maggior parte dei casi sono costituite proprio come associazioni non riconosciute. In presenza di debiti fiscali dell’associazione, l’amministrazione finanziaria può quindi rivolgersi direttamente ai soggetti che hanno amministrato l’ente nel periodo d’imposta oggetto di accertamento.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che il presidente o il legale rappresentante dell’associazione può essere chiamato a rispondere personalmente delle imposte non versate dall’ente. Non si tratta di una responsabilità meramente formale ma di una responsabilità patrimoniale diretta.
Uno dei punti centrali affrontati dall’ordinanza riguarda la validità degli atti impositivi notificati quando l’associazione non esiste più o ha cambiato denominazione. Nel caso concreto il contribuente sosteneva che l’associazione fosse cessata e che quindi l’avviso di accertamento fosse nullo.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, ribadendo un principio già affermato in precedenti decisioni. È valido l’avviso di accertamento intestato a un’associazione non riconosciuta anche se emesso successivamente alla sua estinzione, purché venga notificato all’ultimo legale rappresentante.
La Corte richiama, (anche se qui in chiave sistematica per giustificare la notificazione al successore nella posizione dell’ente), in questo contesto l’articolo 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui gli atti impositivi possono essere notificati ai soggetti che succedono nella posizione del contribuente. Nel caso delle associazioni non riconosciute, il legale rappresentante che ha agito per conto dell’ente viene considerato responsabile diretto ai sensi dell’art. 38 c.c.
In termini operativi ciò significa che lo scioglimento dell’associazione non elimina automaticamente i debiti fiscali maturati negli anni precedenti. L’amministrazione finanziaria può notificare accertamenti anche dopo la cessazione dell’ente, rivolgendosi al soggetto che lo rappresentava nel periodo d’imposta oggetto di verifica.
Un ulteriore aspetto affrontato nella decisione riguarda la presunta fusione tra associazioni. Nel caso esaminato il contribuente sosteneva che l’associazione originaria fosse stata incorporata in un’altra associazione con un diverso rappresentante legale.
I giudici di merito avevano però accertato che non si trattava di una vera fusione ma di un semplice cambio di denominazione dell’associazione. La Cassazione ha ritenuto tale accertamento corretto e ha confermato la responsabilità del presidente per i debiti fiscali relativi all’anno d’imposta 2007.
Questo passaggio è particolarmente rilevante sul piano operativo. Nel mondo delle associazioni sportive non è raro che un ente cambi denominazione, trasferisca l’attività a una nuova associazione o prosegua l’attività con una struttura formalmente diversa. Tuttavia queste operazioni non eliminano automaticamente i debiti fiscali maturati negli anni precedenti.
Per i professionisti è quindi fondamentale verificare attentamente la reale natura di tali operazioni e valutare se esista una continuità sostanziale dell’attività associativa.
L’unico motivo di ricorso accolto dalla Cassazione riguarda un aspetto processuale ma con importanti conseguenze pratiche. Il contribuente aveva sostenuto che una parte dell’IVA fosse stata già versata tramite modello F24 da parte dell’associazione che aveva proseguito l’attività con una diversa denominazione.
La Commissione tributaria regionale non aveva esaminato questa circostanza e la Cassazione ha ritenuto che tale omissione integrasse una violazione dell’art. 112 c.p.c., norma che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande formulate dalle parti.
Per questo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che dovrà verificare l’effettivo pagamento parziale dell’imposta e rideterminare l’eventuale debito residuo.
Dal punto di vista operativo questo passaggio evidenzia quanto sia importante documentare con precisione i versamenti effettuati dall’associazione nel tempo. Nei contenziosi tributari, non è raro che alcuni pagamenti effettuati tramite ravvedimento operoso o versamenti spontanei non vengano adeguatamente considerati nel procedimento.
La corretta ricostruzione dei versamenti può incidere in modo significativo sull’ammontare finale del debito fiscale.
L’ordinanza n. 4450/2026 conferma principi già presenti nella normativa e nella giurisprudenza ma offre indicazioni molto chiare per chi assiste associazioni sportive e enti associativi.
In primo luogo è necessario prestare particolare attenzione alla corretta gestione degli adempimenti fiscali delle associazioni, evitando che errori dichiarativi o omissioni possano generare accertamenti negli anni successivi.
In secondo luogo è fondamentale ricordare agli amministratori delle associazioni non riconosciute che i debiti fiscali dell’ente possono tradursi in responsabilità personali ai sensi dell’art. 38 c.c.
Infine, nei casi di cambio di denominazione, trasformazione o cessazione dell’associazione, è opportuno effettuare verifiche preventive sulla posizione fiscale dell’ente per evitare che accertamenti relativi agli anni precedenti emergano successivamente a carico degli ex amministratori.
La pronuncia della Cassazione rappresenta quindi un ulteriore richiamo alla necessità di una gestione fiscale attenta e consapevole anche nel settore associativo, ambito nel quale la distinzione tra responsabilità dell’ente e responsabilità degli amministratori assume un rilievo particolarmente significativo.
Di particolare interesse, è il quadro che emerge dall’ordinanza n. 4450/2026 riguardante la corretta individuazione del fondamento giuridico della responsabilità degli amministratori delle associazioni non riconosciute e il reale oggetto della decisione della Corte di cassazione. In primo luogo la pronuncia conferma che la responsabilità personale del presidente o del legale rappresentante dell’associazione non deriva automaticamente dalla mera titolarità della carica, ma trova il proprio fondamento nell’art. 38 del codice civile, che attribuisce responsabilità personale e solidale ai soggetti che hanno concretamente agito in nome e per conto dell’ente.
Ciò significa che l’amministrazione finanziaria può rivolgersi al rappresentante dell’associazione quando risulti che egli abbia gestito l’attività dell’ente nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, circostanza che nel caso esaminato dalla Corte era stata accertata dai giudici di merito. In questo contesto la Cassazione richiama anche l’art. 65, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, disposizione che disciplina la successione degli eredi nei debiti tributari del contribuente deceduto e che viene utilizzata dalla giurisprudenza in chiave sistematica per giustificare la possibilità di notificare gli atti impositivi ai soggetti che subentrano nella posizione del contribuente originario. Nel caso delle associazioni non riconosciute, tale ricostruzione consente di ritenere valida la notifica dell’avviso di accertamento all’ultimo legale rappresentante anche quando l’associazione abbia cessato formalmente l’attività o non sia più operativa. Tuttavia, è importante sottolineare che la Corte di cassazione non ha accolto le censure relative alla responsabilità del rappresentante né quelle riguardanti la validità delle notifiche degli atti impositivi. L’accoglimento del ricorso riguarda esclusivamente un profilo processuale: la Commissione tributaria regionale non si era pronunciata sulla domanda del contribuente relativa al pagamento parziale dell’IVA, circostanza documentata mediante produzione del modello F24. Tale omissione integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande formulate dalle parti, e ha determinato la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché proceda a un nuovo esame limitatamente alla verifica dell’effettiva entità del debito residuo.
Si immagini una associazione sportiva dilettantistica costituita come associazione non riconosciuta. L’ASD “Sport Club Alfa” nel 2020 e nel 2021 svolge attività sportiva e percepisce sponsorizzazioni da alcune imprese locali. Il presidente dell’associazione gestisce direttamente l’attività e firma i contratti di sponsorizzazione.
Per disorganizzazione amministrativa l’associazione non presenta la dichiarazione dei redditi e non versa l’IVA dovuta sulle sponsorizzazioni. Nel 2022 l’associazione decide di cambiare denominazione diventando “Sport Club Beta”, mantenendo però la stessa attività sportiva e la stessa struttura organizzativa.
Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2020 contestando omessa dichiarazione e IVA non versata. L’atto è intestato all’associazione ma viene notificato al soggetto che era presidente nel 2020.
Il presidente impugna l’atto sostenendo che l’associazione “Sport Club Alfa” non esiste più perché è stata sostituita da “Sport Club Beta”.
Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4450/2026, la notifica dell’accertamento è comunque valida. L’amministrazione finanziaria può notificare l’atto all’ultimo legale rappresentante dell’associazione che ha operato nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, poiché nelle associazioni non riconosciute chi agisce in nome e per conto dell’ente risponde personalmente delle obbligazioni ai sensi dell’art. 38 c.c.
Di conseguenza, se l’associazione non dispone di risorse per pagare il debito fiscale, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento direttamente al presidente che ha gestito l’associazione nel periodo in cui è maturato il debito tributario.
Inoltre, anche se l’associazione ha cambiato denominazione o ha proseguito l’attività con una nuova struttura, ciò non elimina automaticamente i debiti fiscali maturati negli anni precedenti.
Esempio pratico operativo cambio del presidente durante gli anni d’imposta
Si immagini una associazione sportiva dilettantistica costituita come associazione non riconosciuta. L’ASD “Polisportiva Aurora” nel 2020 e nel 2021 svolge attività sportiva e percepisce ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità. Il presidente dell’associazione fino al 31 dicembre 2020 è il sig. Rossi, che firma i contratti di sponsorizzazione e gestisce l’attività amministrativa.
Nel 2021 l’assemblea dei soci nomina un nuovo presidente, il sig. Bianchi, che assume la rappresentanza legale dell’associazione.
Per errori gestionali non viene presentata la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 e non viene versata l’IVA dovuta sulle sponsorizzazioni incassate in quell’anno.
Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2020 contestando omessa dichiarazione e IVA non versata. L’atto viene notificato al sig. Rossi, che era presidente dell’associazione nel periodo in cui il debito tributario è maturato.
Il sig. Rossi contesta la notifica sostenendo che nel momento in cui è stato emesso l’accertamento non era più presidente dell’associazione.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4450/2026, tale eccezione non è fondata. Nelle associazioni non riconosciute, infatti, l’art. 38 c.c. stabilisce che per le obbligazioni dell’ente rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Pertanto il soggetto responsabile non è necessariamente il presidente in carica al momento della notifica dell’atto, ma il soggetto che ha amministrato l’ente nel periodo d’imposta in cui si è formato il debito fiscale.
In questo esempio, quindi, il presidente Rossi può essere chiamato a rispondere personalmente delle imposte relative al 2020, mentre il presidente Bianchi risponderà eventualmente delle obbligazioni fiscali maturate a partire dal 2021.
Dal punto di vista operativo questo aspetto è particolarmente importante per i professionisti che assistono associazioni sportive. Quando cambia il presidente è opportuno verificare con attenzione la posizione fiscale degli anni precedenti e ricostruire eventuali debiti tributari non ancora definiti.
In caso contrario il nuovo amministratore potrebbe trovarsi a gestire accertamenti relativi alla gestione precedente, mentre il presidente uscente potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente delle violazioni fiscali commesse durante il proprio mandato.
(prezzi IVA esclusa)